|
|
T.U. 13/01/2006
Art. 211 (Servizi postali) (Art. 6 Direttiva n. 17 del 2004) 1 I soggetti operanti nei settori postali applicano esclusivamente la presente parte III, nei limiti 2 indicati in ciascuna disposizione. 3 4 Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE ed il D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 5 si intende per: 6 a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in 7 consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, 8 giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, 9 indipendentemente dal loro peso; 10 b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii 11 postali. Tali servizi comprendono: 12 - «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261; - «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti: - servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio ed i «mailroom management services»; - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata; . - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; . - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; . - servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali) ; .
3. Tuttavia il presente codice non si applica ai servizi indicati nella precedente lettera c) se sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le condizioni di cui all'articolo 219 del presente codice non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti trattini. Relazione all’articolo 211 Recepisce l’art. 6, direttiva 2004/17. I servizi postali sono allo stato soggetti al d.lgs. n. 158/1995 in virtù della l. n. 62/2005.
Art. 212 (Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi) (art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, D.Lgs. 158/1995)
1. Le norme della parte III del presente codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi. Relazione all’articolo 212 T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente articolo recepisce l’art. 7 della direttiva 2004/17. Rispetto all’art. 4 del D.Lgs. 158/1995 scompare la locuzione “esclusiva” riferita a prospezione e ricerca degli idrocarburi, trattandosi di espressione ridondante in quanto assorbita dalla necessità che, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla presente parte, l’ente sia titolare di un diritto speciale o esclusivo (ovviamente nei casi in cui il soggetto non sia un’amministrazione aggiudicatrice o un impresa pubblica). Scompare invece la speciale procedura di cui ai commi 2 ss. dell’art. 4 del D.Lgs. 158/1995, relativa a specifiche aree geografiche, in quanto sostituita dalla procedura generale di cui all’art.198 (art. 30 direttiva 17/2004). Nel 38° considerando della direttiva 2004/17 si evidenzia che “per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della menzionata direttiva, della decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, in seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e della decisione 2004/73/CE della Commissione relativa alla domanda della Germania di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE”.
Art. 213 (Porti e aeroporti) (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, D.Lgs. 158/1995) Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. Relazione all’articolo 213 Il presente articolo recepisce l’art. 7 della direttiva 2004/17 relativamente ai porti e aeroporti senza modifiche rispetto alla disciplina previgente.
Art. 214 (Appalti che riguardano più settori) (Art. 9 direttiva n. 17 del 2004) 1 Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative all’attività principale cui è destinato. 2 La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della parte III o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione della parte II del presente codice. 3 Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla parte III e l’altra dalla parte II del presente codice, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all’attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte III. 4 Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla parte III del presente codice e un’altra attività non è disciplinata né dalla parte III né dalla parte II del presente codice, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della parte III del presente codice, fatto salvo l’articolo 206, commi 1 e 2. Relazione all’articolo 214 Il presente articolo recepisce l’art. 9 della direttiva 2004/17 che, in modo innovativo, introduce il criterio finalistico della “principalità” dell’attività cui l’appalto è destinato in relazione alle necessità che l’appalto è prioritariamente destinato a soddisfare. Il 29° considerando della citata direttiva prevede infatti che “È possibile T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. procedere all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un unico appalto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli appalti e della fissazione del capitolato d'oneri. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi”. Il comma 3 chiarisce che se all’appalto misto si applicano le disposizioni della parte II, è comunque facoltà dell’ente aggiudicatore chiedere ulteriori requisiti di qualificazione per le attività della parte III. Si vuole fare fronte a specifiche esigenze, per es., nel settore ferroviario, all’esigenza che vengano chiesti requisiti di qualificazione specifici, in aggiunta all’attestazione SOA, per le lavorazioni relative agli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario, quelle relative agli impianti per la trazione elettrica ferroviaria e quelle relative all’armamento ferroviario, i lavori di adeguamento funzionale e prestazionale e le operazioni di manutenzione delle gallerie e della sede ferroviaria da realizzarsi in presenza dell’esercizio ferroviario. Il comma 4 precisa che il fatto che si applichi solo la parte III non esclude che l’ente aggiudicatore debba applicare le norme della parte II in forza del rinvio di cui all’art. 206. La soluzione di cui all’articolo 9, direttiva 2004/17, recepita nel presente articolo, comporta il superamento della previgente disciplina recata dall’art. 2, comma 4, l. n. 109 del 1994 e dall’art. 8, comma 6, d.lgs. n. 158/1995, in tema di tipologia di appalti di lavori degli enti aggiudicatori, soggetti alla legge Merloni ovvero al d.lgs. n. 158/1995.
CAPO III (Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione della presente parte III)
Art. 215 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali) (Art. 16 direttiva 17/04; regolamento CE n. 1874/04)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori. Relazione all’articolo 215 Al comma 1, viene recepito fedelmente l’articolo 16 della direttiva 2004/17. La revisione periodica delle soglie è disciplinata dall’art. 248.
Art. 216 (Concessioni di lavori e di servizi) (Art. 18 direttiva n. 17 del 2004)
1. Alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività, si applica l’articolo 30. Relazione all’articolo 216 L’art. 18 della direttiva 2004/17 esclude dal proprio ambito di applicazione le concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività o di cui agli articoli da 4 a 7 della stessa direttiva, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività. Per coerenza rispetto alla scelta operata con riferimento alla concessione di servizi nei settori classici, si richiama l’applicazione della particolare disciplina prevista dall’art. 30.
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|